Ccnl Assistente di Studio Odontoiatrico: Com’è l’inquadramento 2024?

Oramai è diventato uno degli argomenti più diffusi in ambito ASO: il nuovo CCNL per Assistente di Studio Odontoiatrico valido per il triennio 2024-2027 in vigore dall’ 1/03/24.

Il nuovo contratto collettivo, valido per tre anni dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, interviene in modo completo su diversi aspetti, non solo riguardanti gli aggiornamenti dei livelli salariali.

Per quanto concerne l’aspetto economico del nuovo CCNL, sono previsti aumenti contrattuali divisi in 4 tranches.

Ad esempio, per il terzo livello, gli aumenti saranno così distribuiti:

  • primo aumento dal 1° marzo 2024, di 105 euro;
  • secondo aumento dal 1° ottobre 2024, di 45 euro;
  • terzo aumento dal 1° ottobre 2025, di 45 euro;
  • quarto aumento dal 1° dicembre 2026, di 20 euro.

Complessivamente, gli incrementi per ogni livello saranno:

  • Quadro: Euro 303,00
  • 1° livello: Euro 269,00
  • 2° livello: Euro 234,00
  • 3S° livello: Euro 217,00
  • 3° livello: Euro 215,00
  • 4S° livello: Euro 208,00
  • 4° livello: Euro 201,00
  • 5° livello: Euro 187,00

NB: Questi importi sono al lordo delle ritenute fiscali e contributive e devono essere adeguati in caso di contratto di lavoro part-time.

Il rinnovo stabilisce inoltre l’erogazione di un UNA TANTUM, a copertura del periodo di mancato rinnovo del CCNL. L’indennità, identica per tutti i livelli, ammonta complessivamente a 400,00 euro e viene suddivisa in due tranches:

  • Euro 200,00 a maggio 2024;
  • Euro 200,00 a maggio 2025.

L’importo sarà adeguato in base alla percentuale di lavoro part-time del dipendente e sarà riconosciuto integralmente ai dipendenti assunti prima dell’1/4/2018 e proporzionalmente a coloro assunti dall’1/4/2018 al 01/03/2024.

Per quanto riguarda gli altri aspetti trattati nel rinnovo, trovano particolare risalto:

  • la regolamentazione del CSO negli studi medici e odontoiatrici , che viene assunto con il IV livello
  • l’aumento di 7 euro della quota per la bilateralità e assistenza sanitaria integrativa;
  • l’indennità sostitutiva portata a 43 euro in caso di mancato versamento delle quote all’ente bilaterale;
  • l’istituzione delle causali per i contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi;
  • nuove misure a sostegno e tutela della genitorialità e della famiglia: è stata istituita la tredicesima anche per i periodi di maternità e pauperio.
  • norma atta a regolare i periodi di prova, per cui non è possibile fare stipula di patto di prova per mansione svolta in precedente contratto a termine; si possono interrompere in caso di malattia o infortunio.

Fonti: Assistente Idea; Infodent

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